Tasse, supplementi, quote di iscrizione

Per tutte le prenotazioni dei viaggi dell'altravacanza deve essere corrisposto l'importo di
25 euro
come contributo per la gestione della pratica, altrimenti detta tassa di iscrizione.

Questa cifra non deve essere pagata se la prenotazione viene fatta in una agenzia di viaggio consigliata dall'altravacanza!

L'agenzia di viaggio, a sua discrezione, potrà decidere di chiedere al cliente una quota di denaro per la gestione della pratica.

A titolo di maggior chiarezza, si precisa che le quote assicurative per i diversi tipi di viaggio e le diverse coperture sono dichiarate e richieste nella voce supplementi presente nella descrizione di ogni viaggio. In alcuni casi le quote assicurative sono obbligatorie, data la particolarità dei tipi di viaggio proposti dall'altravacanza.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1) PREMESSA: NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 Cod. Cons.), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di ’pacchetto turistico’ (art. 84 Cod. Cons.) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2) FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 nr. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonchè dal Codice del Consumo.

3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica Pandani Viaggi Srl. - Via Fara, 13 - 20124, Milano.
2. Licenza Regione Lombardia del 26/09/94 Decreto n° 064321.
Polizza assicurativa R.C. n° M09029927 Itas Gruppo Assicurazioni in conformità con quanto previsto dagli
articoli 94 e 95 Cod. Cons.
3. Il presente catalogo è valido per il periodo dal 28/02/2010 al 31/10/2010.
4. I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati su “Il Sole24ore” relativi al giorno 28/02/2010.
5. Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’articolo 11.
6. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente
7. Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito http://www.viaggiaresicuri.it/ ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il consumatore provvederà - consultando tali fonti - a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio.

4) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

5) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di acconto, il 25% del prezzo del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della prevista partenza, oppure in concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 20 giorni antecedenti la partenza. Il mancato pagamento all’organizzatore delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte del venditore o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto. La relativa comunicazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà inviata al consumatore presso l’agenzia.

6) PREZZO
I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati su questo catalogo sono espressi in Euro e sono stati calcolati come segue:
- considerando le tariffe alberghiere in vigore nel mese di Dicembre 2009;
- utilizzando per il carburante il parametro medio di riferimento di 500 USD/tonnellata f.o.b. - prodotti mediterraneo.
Essi potranno essere modificati fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi del trasporto, inclusi il costo del carburante e delle coperture assicurative;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti.
Per il calcolo di tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi e (ad eccezione del carburante) ai costi di cui sopra in vigore alla data indicata nella scheda tecnica (art.3) ovvero alla data riportata sugli eventuali aggiornamenti comunicati successivamente alla stampa di questo catalogo. Quanto al costo del carburante, per i voli speciali ITC, potrà essere applicato un adeguamento calcolato proporzionalmente in base alla differenza esistente fra il parametro di riferimento sopra indicato (500 USD/tonnellata f.o.b. - prodotti mediterraneo) e la quotazione dell’indice Platts (rilevabile sul sito www.lata.org) relativa al secondo mese antecedente la data di partenza considerando il valore medio del Dollaro USA del medesimo periodo. Per i voli di linea e/o la navigazione marittima/fluviale, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle Compagnie Aeree/Compagnie di Navigazione.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale massima dell’80%. Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni del cambio al di sotto del 3%. Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero.

7) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo, saranno addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto all’art. 5, 1° comma, le quote di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10%
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%
- da 3 a 0 gg antepartenza 90%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.

NB: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA da parte del consumatore
Le modifiche richieste dal cliente a prenotazioni già accettate non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte.
In ogni caso qualsiasi richiesta di modifica comporta per il cliente l’addebito fisso di almeno Euro 25,00 per persona a cui si aggiungono (per le sole modifiche sotto specificate) le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica:
• Per i viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC) o autopullman
(a condizione che anche dopo la modifica il viaggio preveda
un volo speciale ITC o un tour in autopullman).
Per modifica della destinazione e/o della data di partenza
(escluse partenze nello stesso week-end o in data precedente)
da 29 a 20 gg. 10%
da 19 a 10 gg. 20%
da 9 a 4 gg. 40%
da 3 a 0 gg. 70%

• Per tutti gli altri tipi di viaggio.
Per modifica della destinazione e/o del complesso alberghiero e/o della data di partenza (escluse partenze nello stesso weekend) e/o per diminuzione della data durata del soggiorno
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.

NOTA.
1) la diminuzione del n. dei passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi come «annullamento parziale» (vedi quindi art. 7 Recesso).
2) per «destinazione» si intende non lo stato ma la località di soggiorno, in quanto a volte troviamo destinazioni diverse all’interno del medesimo stato (es. Baleari, Canarie in Spagna, Agadir e Marrakech in Marocco)
3) in caso di più modifiche richieste contemporaneamente, viene applicata solo la penale di più alto importo.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA da parte dell’organizzazione
Qualsiasi modifica significativa da parte dell’Organizzatore, del pacchetto o di un suo elemento essenziale è sottoposta all’accettazione del cliente ai sensi dell’art. 91 Cod. Cons. In caso di mancata accettazione il consumatore potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto( ai sensi del precedente art.7), l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E del Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art.7, 4° comma qualore fosse egli ad annullare.

10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

11) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

14) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

15) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non potrà in alcun caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali di cui siano parte l’Italia e l’Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In particolare, il limite risarcitorio non potrà superare in alcun caso l’importo di 50.000 Franchi Oro Germinal per danni alle persone, l’importo di 2.000 Franchi Oro Germinal per danni alle cose e l’importo di 5.000 Franchi Oro Germinal per qualsiasi ulteriore danno (art. 13, n. 2, CCV).

16) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

17) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. I dettagli relativi ai premi assicurativi e alle condizioni generali di polizza sono riportati nella pagine “i servizi”.

19) FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 Cod. Cons.), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate art. 4 comma 1; art.5 comma 2; art. 12; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet

Pubblicazione realizzata in conformità alla legge regionale 30 marzo 1988 n.15 per quanto concerne i viaggi organizzati Printed in Italy – Stampe propagandistiche – Opuscolo pubblicitario non in vendita I.P.

"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero".